Punito lo scambio di promesse tra il politico e il mafioso. Il reato scatta nel momento dell’impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso scambio elettorale politico-mafioso. In sostanza, viene punito l’accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell’associazione mafiosa e, dall’altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità. Il nuovo reato presenta dunque una struttura bilaterale laddove va a colpire l’accordo che coinvolge due parti.
Oggetto dello scambio politico-mafioso. Oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità. Il Senato, in aggiunta a ciò, aveva inserito nella norma, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, anche la “disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione medesima”, ovvero il politico che mette a disposizione degli interessi delle associazioni mafiose, già definiti dall’art. 416-bis terzo comma del codice penale, il proprio incarico pubblico. Tuttavia, è
stato rilevato da più parti, sia dal Procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti, sia dal Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Rodolfo Maria Sabelli, che inserire il riferimento alla “disponibilità” sarebbe stata un’aggiunta superflua rispetto al concetto di “altra utilità” e, soprattutto, un concetto troppo generico che rischiava di contrastare con il principio costituzionale della tassatività e tipicità della norma penale. Con tale formulazione, la norma avrebbe causato serie difficoltà di accertamento probatorio, diventando fonte di incertezze giuridiche con il rischio di rendere incerto ed inefficace l’esito dei processi. L’eliminazione del riferimento alla condotta di dare disponibilità per soddisfare gli interessi dell’associazione mafiosa non è assolutamente un passo indietro, anzi è un passo avanti per l’efficacia della norma e la concreta applicabilità della norma: chi, senza essere mafioso, si metterà a disposizione della mafia potrà continuare ad essere punito a titolo di concorso esterno in
associazione mafiosa ai sensi dell’articolo 416-bis del codice penale, che prevede la reclusione da 7 a 12 anni. La vera forza del nuovo testo risiede nella capacità di superare finalmente la mera punizione della dazione di denaro in cambio di voti procurati dalla mafia, e conferma che il reato è consumato anche quando oggetto dello scambio è qualsiasi altra utilità.
La genesi di questa norma risale ad un’idea di Giovanni Falcone. Fu lui ad avere chiare le modalità in cui si esplicita il rapporto tra politici corrotti e mafiosi: non solo e non tanto il denaro, quindi, ma appalti dirottati, abusi edilizi, posti di lavoro, concessioni ovvero tutte quelle forme di distorsione sistematica dell’attività amministrativa che, a causa dello scambio politico mafioso, viene orientata al soddisfacimento degli interessi degli “amici”, piuttosto che al perseguimento dell’interesse generale.
La pena. Il Senato aveva omologato la pena a quella prevista per l’associazione mafiosa (articolo 416-bis), cioè la reclusione da sette a dodici anni. Nel corso dell’iter alla Camera, la pena è stata riportata a quanto previsto originariamente dal testo approvato all’unanimità dalla Camera a luglio 2013, ovvero da un minimo di quattro anni ad un massimo di dieci. Tale differenziazione della pena rispetto alla associazione a delinquere di stampo mafioso risponde ad un principio costituzionale che prevede pene diverse in relazione alla diversa gravità dei reati. Il politico che, in cambio di voti, vende la sua “funzione pubblica” alla mafia, nel senso che promette di elargire utilità, viene punito con una pena da quattro a dieci anni. Se poi costui è anche partecipe nell'attività dell’associazione mafiosa, sarà punito anche per concorso ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale, come già riconosciuto dalla Cassazione. È quel fenomeno che i giuristi e il nostro codice penale chiamano
concorso materiale di reati. Quindi il politico corrotto può essere punito sia per la condotta di scambio politico-mafioso, sia per l’associazione mafiosa che per il concorso esterno e le pene, quindi, si sommeranno tra di loro.
Entrata in vigore. La Camera ha previsto l’immediata entrata in vigore della legge (il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Normalmente, l’entrata in vigore è di 15 giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vacatio legis).